Condizioni generali di acquisto
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1. DEFINIZIONI
- "Acquirente": Dainese S.p.A. e/o qualsiasi società controllata da o affiliata a Dainese S.p.A.;
- "Parti" o "Parte": l'Acquirente e il Fornitore, congiuntamente o separatamente;
- "Bene/i": le materie prime, i materiali, i semilavorati, i beni indicati nell'Ordine di Acquisto, siano essi "generici" (ossia non contrassegnati da alcuno dei marchi dell'Acquirente - di seguito indicati singolarmente come "Marchio" o collettivamente come "Marchi" o non, realizzati con disegni e/o stampe e/o materiali e/o fotografie e/o forme e/o modalità di esecuzione esclusivamente forniti e/o indicati dall'Acquirente) o "personalizzati" (ossia caratterizzati da alcuno dei marchi dell'Acquirente) cioè caratterizzato da uno qualsiasi dei marchi dell'Acquirente e/o realizzato con disegni e/o stampe e/o materiali e/o fotografie e/o forme e/o modalità di esecuzione fornite e/o indicate esclusivamente dall'Acquirente);
- "Servizio/i": le attività, i servizi e le opere, anche di natura intellettuale, indicati nell'Ordine di Acquisto, la cui esecuzione è affidata dall'Acquirente al Fornitore; i Servizi potranno essere anche personalizzati (ossia forniti sulla base di specifiche, idee, immagini o altro, esclusive, fornite e/o indicate dall'Acquirente).
2. EFFETTI CONTRATTUALI
2.1. Il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto (le "CGA" o il "Contratto"), rinunciando espressamente ad eventuali proprie condizioni generali (e/o particolari) di vendita.
2.2. Le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi regolano l'acquisto da parte dell'Acquirente nei confronti della Vostra società (il "Fornitore"), del bene o del servizio (collettivamente l"Acquisto"), specificato in ciascun ordine di acquisto ("Ordine di Acquisto").
2.3. Le CGA si applicano a ciascun e/o futuri Ordini di Acquisto emessi dall'Acquirente, salvo diverso accordo contrattuale tra le Parti.
2.4. Le disposizioni che seguono si applicano sia agli acquisti di beni che di servizi, a meno che l'oggetto della prestazione non renda le disposizioni specifiche applicabili solo all'uno o all'altro tipo di acquisto.
2.5. Le presenti CGA costituiscono parte integrante degli ordini di acquisto emessi dall'Acquirente a favore del Fornitore, salvo quanto diversamente specificato in ciascun Ordine di Acquisto. Eventuali condizioni speciali specificate nell'Ordine di Acquisto prevalgono sulle presenti CGA.
2.6. L'Acquirente si riserva il diritto di modificare le presenti CGA, allegando tali modifiche e variazioni a qualsiasi corrispondenza scritta inviata al Fornitore; le modifiche si intendono accettate dal Fornitore se non espressamente contestate entro sette (7) giorni dal ricevimento.
2.7. L'Acquirente si riserva il diritto di cedere l'Ordine/Ordini di acquisto ad altra società del Gruppo DAINESE. A tal fine, il Fornitore concede il preventivo consenso alla cessione. La cessione sarà efficace a partire dalla comunicazione scritta da parte dell'Acquirente e libererà l'Acquirente da qualsiasi obbligo derivante o connesso all'Acquisto.
3. ORDINI
3.1. L'Acquisto si considera concluso nel momento in cui il Fornitore accetta l'Ordine espressamente mediante accettazione delle presenti CGA, disponibili sul sito web dell'Acquirente, ovvero tacitamente, se non espressamente rifiutato, entro sette (7) giorni dal ricevimento dell'OdA e, in ogni caso, dando inizio alla prestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327 c.c..
3.2. L'Acquirente potrà in ogni caso revocare l'Ordine in qualsiasi momento prima della conclusione dell'Acquisto, senza che ciò comporti alcun diritto a risarcimento o indennizzo a favore del Fornitore.
3.3. L'Acquirente, all'atto dell'emissione di un Ordine di Acquisto, si impegna ad acquistare i Prodotti al prezzo concordato, da indicare per iscritto al Fornitore in ciascun Ordine di Acquisto.
3.4. L'Acquirente dovrà specificare nell'Ordine di Acquisto, con adeguato preavviso, le quantità, le date di consegna e, ove applicabile, il Quantitativo Minimo Ordinabile ("MOQ") e il Lead Time dei Prodotti.
3.5. Qualsiasi comunicazione (in qualsiasi modo essa avvenga) di quantità previste o stimate effettuata dall'Acquirente al Fornitore (di seguito gli "Ordini Aperti") non sarà in alcun modo vincolante per l'Acquirente, che rimarrà libero di decidere se emettere o meno l'Ordine di Acquisto e le quantità di Prodotti a cui fare riferimento e quando. Tutte le condizioni di fornitura che potranno essere stabilite in ciascuna delle suddette comunicazioni sono, invece, vincolanti per il Fornitore e non potranno essere variate; il Fornitore pianificherà e adotterà tutte le misure necessarie per evadere gli Ordini di Acquisto effettuati dall'Acquirente e sarà obbligato ad evadere tali ordini al momento della loro semplice ricezione.
4. I PREZZI
4.1. I prezzi concordati e stabiliti in ciascun Ordine di Acquisto si intendono fissi e non soggetti a variazioni di sorta, salvo che non sia stato espressamente pattuito diversamente, fino all'evasione del relativo Ordine di Acquisto. I prezzi si intendono comprensivi anche dell'imballaggio, dell'etichettatura, della marcatura, dell'identificazione e del trasporto dei Prodotti, salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente. Inoltre, i prezzi di acquisto dei Prodotti concordati su base annuale rimarranno validi per l'intero anno.
4.2. Tali prezzi dovranno essere interpretati in modo tale che l'Acquirente possa in qualsiasi momento verificare la "ripartizione dei costi" di qualsiasi Prodotto, seguendo la struttura della distinta base e concordata sulla base dei MOQ e del lead time, ove applicabile.
4.3. Il FORNITORE dovrà dettagliare i propri costi dividendo: - costi delle materie prime/semilavorati; - costi CMT (“Cut, Make & Trim”); - "spese generali" + "profitto" % (oltre CMT / oltre CMT + costi materie prime/semilavorati).
4.4. I costi di sviluppo dei Prodotti (stampi, attrezzature, ecc.) sono esclusi dal prezzo di acquisto e dalla ripartizione di cui sopra, rimanendo da pagare a parte con condizioni diverse da concordare per iscritto tra le Parti.
5. CONSEGNA
5.1. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto dei Prodotti saranno gestiti in conformità alle istruzioni dell'Acquirente.
5.2. Il Fornitore è tenuto a risarcire qualsiasi danno derivante da ritardi, perdite o danni causati da una marcatura, un imballaggio, un'etichettatura, un'identificazione o una spedizione inadeguati o errati o dalla mancata osservanza delle suddette istruzioni.
5.3. I costi di spedizione e trasporto saranno a carico del Fornitore, salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente.
5.4. Qualora risulti evidente che la data di consegna concordata non potrà essere tempestivamente rispettata, il Fornitore dovrà provvedere al trasporto dei Prodotti mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli inizialmente concordati, come ad esempio il trasporto aereo, a spese esclusive del Fornitore.
5.5. Salvo diverso ed espresso accordo scritto, i Prodotti si considerano consegnati, ai fini della determinazione del rispetto dei termini di consegna e del momento di passaggio del rischio dal Fornitore all'Acquirente, nel momento in cui vengono consegnati ai locali di stoccaggio o di fabbrica previsti, anche nei casi (eventuali e futuri) in cui i costi di trasporto siano a carico dell'Acquirente.
5.6. Il Fornitore dovrà rispettare correttamente le date di consegna indicate negli Ordini di Acquisto.
5.7. Qualsiasi ritardo nella consegna (anche parziale) imputabile al Fornitore darà diritto all'Acquirente di esercitare i seguenti diritti:
a) esigere l'adempimento dell'Ordine di Acquisto (anche attraverso l'utilizzo del trasporto aereo, a spese esclusive del Fornitore) e applicare una penale, su semplice richiesta scritta dell'Acquirente, per il ritardo pari (a meno che non venga concordata per iscritto una percentuale diversa) all'1,5% del prezzo di vendita al dettaglio del prodotto finale dell'Acquirente non consegnato nei tempi concordati, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e con franchigia superiore a 5 giorni lavorativi. Tale esenzione si applicherà solo se il Fornitore avrà notificato per iscritto all'Acquirente il ritardo e le relative motivazioni con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. In assenza di tale comunicazione, le penali decorreranno dal primo giorno di ritardo.
b) annullare l'Ordine di Acquisto a causa di un inadempimento sostanziale da parte del Fornitore, con effetto immediato e di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante l'invio di una comunicazione al Fornitore. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione diretta al Fornitore.
5.8. Quanto sopra non pregiudica, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti.
5.9 Il Fornitore garantisce che la quantità dei Prodotti consegnati corrisponde a quella indicata negli Ordini di Acquisto. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo dell’Acquirente per la merce giunta a destinazione. Nel caso in cui le quantità dei Prodotti consegnati non siano conformi a quelle concordate, l'Acquirente potrà, a propria discrezione:
a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati da portare in eguale misura a conguaglio di quantitativi di eventuali forniture successive;
b) chiedere al Fornitore di riprendere la quantità di prodotti superiore a quella ordinata, con l'opzione di restituirla direttamente a rischio e spese del Fornitore, e addebitare a detto Fornitore gli oneri finanziari derivanti dagli importi già versati, con i relativi costi di fermo merce nel caso si frapponesse qualsiasi ritardo nell'adozione di tali provvedimenti;
c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di Prodotti risultati mancanti, addebitando al Fornitore, comunque, oneri e spese derivanti dalla sua non conformità.
5.10. L'Acquirente potrà esercitare i suddetti diritti entro tre mesi dalla data di consegna dei Prodotti.
6. FORZA MAGGIORE
6.1. Nel caso in cui l'ordine non possa essere eseguito a causa di un comprovato stato di forza maggiore (ad es. quando l'esecuzione diventi impossibile o eccessivamente onerosa a causa di eventi al di fuori del controllo del Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, pandemia, epidemie, scioperi, serrate, incendi, guerra (dichiarata o meno), guerra civile, sommosse, requisizioni, embargo, black-out energetici), il termine di consegna sarà prorogato e la nuova data di consegna sarà fissata di comune accordo tra le Parti sulla base dell'impedimento, a condizione, che il Fornitore abbia tempestivamente notificato per iscritto all'Acquirente lo stato di forza maggiore e abbia adottato tutte le misure idonee a limitarne gli effetti. La forza maggiore non può essere invocata se si verifica dopo la data di consegna stabilita, inoltre (a) gli eventi climatici ricorrenti (ad esempio, monsoni, ecc.) e (b) i ritardi di eventuali subfornitori del Fornitore non possono, in nessun caso, essere considerati come casi di forza maggiore.
6.2. Nel caso in cui la corretta esecuzione dell'ordine sia impedita da ritardi nella consegna da parte dell'Acquirente di materie prime o semilavorati, ove concordati, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Acquirente non appena risulti evidente che tale ritardo possa impedire il rispetto dei termini di consegna stabiliti e comunque prima che l'evasione dell'Ordine di Acquisto venga interrotta o ritardata. In caso di mancato preavviso, il Fornitore non potrà considerarsi esente da responsabilità per ritardata consegna.
6.3. L'Acquirente non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore nel caso in cui l'arrivo delle spedizioni sia impedito o ritardato a causa di circostanze non imputabili all'Acquirente, in particolare, scioperi, incendi, picchettaggi o qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo dell'Acquirente, o nel caso in cui tali circostanze riducano la necessità dei Prodotti ordinati.
7. ACCETTAZIONE
7.1 La semplice consegna e il pagamento dei Prodotti non costituiscono in alcun caso accettazione degli stessi.
8. FATTURE E PAGAMENTI
8.1. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Acquirente dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore, nei termini indicati nell'Ordine di Acquisto.
8.2. Le fatture del Fornitore dovranno contenere le seguenti informazioni: - il numero di codice dell'Acquirente e la descrizione del prodotto fatturato; - numero di codice del Fornitore; - codice fiscale/piva del Fornitore; - unità di misura, quantità e prezzo; - centro di costo.
8.3. L'Acquirente effettuerà i pagamenti mediante bonifico bancario secondo i termini di pagamento concordati indicati nell'Ordine di Acquisto, a condizione che abbia ricevuto i documenti, debitamente compilati, di cui al precedente punto e/o all'Ordine di Acquisto.
8.4. Il credito derivante dalla fornitura oggetto di ogni ordinazione non potrà essere oggetto di cessione o di delega sotto qualsiasi forma, con l'eccezione di ogni cessione concordata per iscritto tra le Parti.
8.5. L'Acquirente si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo dei Prodotti difettosi o non conformi.
9. RISERVATEZZA - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E MARCHI
9.1. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e quindi a non divulgare e utilizzare tutte le informazioni e i dati comunicati dall'Acquirente in adempimento della presente CGA. Il Fornitore adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, per garantire il rispetto di tale obbligo di riservatezza. Inoltre, durante la lavorazione dei prodotti, non potranno accedere alle aree di produzione persone che collaborino in qualsiasi modo con aziende concorrenti dell'Acquirente. Eventuali ulteriori accordi in materia di segretezza e/o riservatezza potranno essere concordati.
9.2. Il Fornitore garantirà che i prodotti forniti all'Acquirente non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale per violazione di tali diritti e/o brevetti, relativi ai prodotti, è pendente presso alcun tribunale. Inoltre, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi danno ad esso derivante da pretese di terzi che asseriscano tale violazione o infrazione e interverrà nelle azioni intentate contro l'Acquirente assumendo la posizione giudiziaria con esclusione dell'Acquirente.
9.3. I risultati di tutte le attività svolte dal Fornitore e/o dai suoi subfornitori o subappaltatori per l'Acquirente, in esecuzione dell'Ordine di Acquisto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le informazioni, i dati, i rapporti, le note di lavoro, i disegni, le creatività, i progetti, le analisi sviluppate o predisposte dal Fornitore e/o dai suoi subfornitori o subappaltatori in relazione all'Ordine di Acquisto, eventuali nuovi brevetti, disegni o altro, saranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente.
9.4. Il Fornitore si impegna, su richiesta e secondo le istruzioni dell'Acquirente, ad apporre i Marchi dell'Acquirente o altri marchi o segni distintivi appartenenti all'Acquirente sui prodotti ordinati e/o sugli imballi originali eventualmente richiesti dall'Acquirente. Tale operazione non potrà in alcun caso essere intesa come licenza d'uso dei Marchi dell'Acquirente e i prodotti come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente all'Acquirente e non potranno essere ceduti, neppure a titolo gratuito, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. È in ogni caso espressamente vietato al Fornitore (i) apportare qualsiasi tipo di modifica o aggiunta grafica, cromatica o letterale ai Marchi dell'Acquirente, (ii) utilizzare segni distintivi che incorporino le parole, i caratteri, i segni, le forme e i colori che caratterizzano i Marchi dell'Acquirente, nonché qualsiasi altro segno che possa essere confuso con essi o che possa essere considerato da essi derivato
10. QUALITÀ E GARANZIE
10.1. Il Fornitore assicura che i prodotti sono conformi ai requisiti di legge e agli standard internazionali relativi alla sicurezza dei prodotti, ai loro effetti sull'ambiente, alla loro commercializzazione nei mercati abituali dell'Acquirente. Il Fornitore assicura che i prodotti sono privi di sostanze nocive o di qualsiasi altra sostanza pericolosa per la salute e la sicurezza dell'utente finale, secondo quanto definito dalle normative internazionali.
10.2. Il Fornitore - anche se non certificato ISO 9001 - deve dimostrare di avere un sistema di gestione della qualità che consenta la tracciabilità delle fasi di lavorazione e delle materie prime.
10.3. L'Acquirente può visitare in qualsiasi momento il sito produttivo del Fornitore per verificare il suo Sistema di Gestione per la Qualità ed eventualmente proporre al Fornitore le necessarie attività di miglioramento.
10.4. Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti sono esenti da vizi o difetti di qualità, che sono state rispettate le norme tecniche, gli standard di qualità e le altre caratteristiche concordate e, ove applicabile, che è stato seguito il campione stabilito dalle Parti.
10.5. Il Fornitore garantisce all'Acquirente i Prodotti forniti per due anni dalla loro vendita al consumatore. In particolare:
1. Se un vizio, un difetto o una non conformità vengono rilevati "prima" della vendita dei Prodotti ai clienti dell'Acquirente, quest'ultimo avrà alternativamente il diritto di:
a. far sostituire immediatamente i Prodotti difettosi o non conformi a spese del Fornitore, dopo il loro pronto ritiro da parte di quest'ultimo;
b. in caso di difetti puramente estetici, trattenere i Prodotti difettosi con uno sconto del 70% sul prezzo concordato per i relativi Prodotti;
c. respingere e rispedire i Prodotti difettosi o non conformi a rischio e spese del Fornitore, senza chiederne la sostituzione e considerando l'Ordine di Acquisto come annullato e non eseguito in relazione ai Prodotti respinti;
d. richiedere al Fornitore di selezionare i Prodotti difettosi o non conformi a proprie spese o di effettuare la selezione stessa a spese del Fornitore qualora quest'ultimo non vi provveda entro il termine indicato dall'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente selezioni direttamente i Prodotti difettosi, le spese che ne deriveranno saranno interamente a carico del Fornitore, al quale sarà addebitato il tempo di inattività sostenuto; oppure
e. recuperare i Prodotti, a rischio e spese del Fornitore, effettuando lavorazioni aggiuntive in casi di emergenza o, laddove il Fornitore non sia in grado di sostituirli immediatamente, o laddove specificamente concordato con il suddetto Fornitore.
2. Se un vizio, un difetto o una non conformità vengono rilevati "dopo" che i Prodotti sono stati venduti a terzi, l'Acquirente avrà il diritto, fino alla scadenza della garanzia che ha offerto ai suoi clienti (attualmente, due anni dalla data di acquisto), di:
a) far sostituire tempestivamente e gratuitamente i Prodotti difettosi, a spese del Fornitore; oppure
b) riparare i Prodotti difettosi, a spese del Fornitore; oppure
c) addebitare al Fornitore il valore dei Prodotti difettosi al prezzo di rivendita applicato ai suoi rivenditori in quel momento. Qualsiasi reclamo ai sensi dei punti 1) e 2) dovrà essere presentato al Fornitore entro due (2) mesi dalla data di effettiva scoperta del difetto. Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente avrà il diritto di sospendere il pagamento delle fatture in sospeso dal Fornitore fino alla risoluzione definitiva di tali non conformità. Inoltre, l'Acquirente avrà il diritto di applicare le penali specifiche (se previste nel Contratto di Qualità separato e/o in altri documenti contrattuali) su semplice richiesta scritta dell'Acquirente. L'Acquirente avrà il diritto di compensare le penali con qualsiasi fattura emessa o da emettere da parte del Fornitore, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni diretti e indiretti derivanti da tale inadempienza.
10.6. Il Fornitore si impegna a non immettere sul mercato e a distruggere - a proprie spese - tutti i Prodotti difettosi o non conformi che non siano stati riparati per l'Acquirente con operazioni supplementari, a meno che non siano già stati distrutti dall'Acquirente. L'Acquirente avrà il diritto di ispezionare e verificare che i prodotti difettosi siano stati effettivamente distrutti nella loro interezza.
10.7. Nel caso in cui l'Acquirente, a causa della natura difettosa o inaffidabile o della non conformità dei Prodotti, sia ritenuto responsabile da terzi in base a qualsiasi tipo di obbligazione contrattuale o extracontrattuale (compresi i danni causati da merci difettose, dall'inosservanza di norme in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente, utilizzo di materiali dannosi per la salute o altre norme), il Fornitore terrà l'Acquirente indenne da qualsiasi azione o pretesa di cui sopra e lo risarcirà di ogni ulteriore danno subito.
11. CESSAZIONE
11.1. Fatta salva la risoluzione prevista dal Codice Civile, il Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato, su iniziativa dell'Acquirente mediante comunicazione inviata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nel caso in cui: - il Fornitore ceda a terzi, in tutto o in parte, o affidi a terzi, anche parzialmente, la fornitura dei prodotti e/o l'esecuzione dei Servizi, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente; - violazione delle disposizioni contenute negli articoli 9.1, 9.2, 9.3 (Riservatezza - Diritti di Proprietà Industriale e Marchi), 10 (Qualità e garanzie), 13 (Conformità).
11.2 L’Acquirente avrà inoltre il diritto di recedere con effetto immediato dal singolo Ordine di Acquisto nel caso in cui i) il Fornitore sia posto in liquidazione o ammesso ad altra procedura fallimentare o concorsuale o altra procedura equivalente o sia altrimenti dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura fallimentare o concorsuale o altra procedura equivalente o abbia proposto accordi di ristrutturazione, riorganizzazione o composizione della crisi o altra procedura equivalente e ii) si verifichino cambiamenti nell'assetto azionario del Fornitore che comportino l'ingresso di un concorrente dell'Acquirente, indipendentemente dall'entità della partecipazione acquisita, sia direttamente che indirettamente; iii) mutamenti nella compagine sociale del FORNITORE che comportino un cambiamento nel controllo della società.
12. ASSICURAZIONE
12.1 Il Fornitore deve essere debitamente assicurato contro la responsabilità per danni a terzi a qualsiasi titolo, inclusa, a titolo esemplificativo, la responsabilità da prodotto. Il Fornitore deve fornire, su richiesta dell'Acquirente, il relativo certificato emesso dal/i proprio/i assicuratore/i che attesti l'esistenza della copertura assicurativa. Il Fornitore si impegna altresì a non cancellare o modificare i termini della copertura assicurativa per tutta la durata del rapporto di fornitura con l'Acquirente.
13. COMPLIANCE
13.1 Il Fornitore prende atto che l'Acquirente ha adottato un codice etico di Gruppo (di seguito "Codice Etico") e un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D.lgs. 231/2001 per prevenire la commissione di reati di criminalità organizzata. 231/2001 per prevenire la commissione dei reati previsti da tale decreto. Il Fornitore si impegna a rispettare i principi e le regole di comportamento contenuti nei suddetti documenti, entrambi pubblicati sul sito web dell'Acquirente.
13.2. Il Fornitore prende atto che l'Acquirente ha adottato un Codice di Condotta per i Fornitori pubblicato sul sito web di DAINESE. Il Fornitore si impegna a rispettare il Codice di Condotta per i Fornitori.
13.3. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), nonché la normativa nazionale di adeguamento, ove applicabile, e si impegna a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, per finalità strettamente funzionali alla stipula del contratto e all'esecuzione del contratto stesso. Il Fornitore prende atto che l'informativa prevista dall'art. 13 del GDPR è disponibile sul sito web dell'Acquirente all'indirizzo https://policy.dainese.com/privacy.
13.4. Il Fornitore dovrà rispettare rigorosamente tutti gli obblighi previsti dal regime delle Sanzioni Economiche Internazionali, che comprende le leggi, i regolamenti o le misure restrittive, di volta in volta applicabili, in materia di sanzioni economiche (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli embarghi) imposte dalle autorità nazionali o internazionali preposte a tali sanzioni. Nel caso in cui il Fornitore non si attenga alle suddette norme - o si trovi in una situazione di conflitto effettivo o potenziale con il regime delle "Sanzioni Economiche Internazionali" l'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente ogni rapporto di fornitura in corso con il Fornitore.
14. DISPOSIZIONI VARIE
14.1. Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i rapporti d'affari con l'Acquirente e a trattare come riservate tutte le informazioni di natura commerciale o di altro tipo portate a sua conoscenza relative all'Acquisto.
14.2. Il mancato soddisfacimento di una o più parti, in una o più occasioni, di una o più condizioni contenute nel presente documento non pregiudica, in nessun caso, il diritto dell'altra parte di esigere, in qualsiasi momento, l'adempimento delle stesse.
14.3. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, o affidare a terzi, anche parzialmente, la fornitura dei prodotti e/o l'esecuzione dei Servizi, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.
15. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
15.1. L'Acquisto è regolato dalla legge italiana.
15.2. Il Tribunale di Padova sarà competente in via esclusiva per qualsiasi controversia derivante da e/o connessa all'Acquisto.